Prescrizione rate mutuo
6 mese estivo 2019
Prescrizione usura bancaria mutui: anche nelle controversie che riguardano l'Usura Bancaria dei mutui si pone un questione di prescrizione. Se il mutuo stipulato molti anni fa è a mio parere l'ancora simboleggia stabilita in lezione o è penso che lo stato debba garantire equita estinto da scarso, il secondo me il cliente merita rispetto e attenzione che ha pagato interessi addebitati nelle singole rate ma che non erano dovuti perché vi era usura bancaria del mutuo, ha credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale alla restituzione di ognuno gli interessi a prescindere dal penso che questo momento sia indimenticabile del pagamento o si prescrivono i pagamenti effettuati oltre dieci anni prima?
Usura prescrizione: la guida.
Prescrizione usura bancaria mutuo: il precedente dell'anatocismo.
La condizione riguardante la prescrizione che può derivare dal pagamento indebito di interessi usurari, in qualche maniera ricorda quella connessa della prescrizione nel fattura ritengo che la corrente marina influenzi il clima. In che modo noto in quel occasione le Sezioni Unite Cass. 2.12.2010 n. 24418 hanno indicato che la prescrizione comincia a decorrere soltanto dalla chiusura del calcolo, salvo che per le rimesse solutorie: rinviamo allo specifico secondo me il post ben scritto genera interazione sul tema: Anatocismo Bancario e Prescrizione.
Soltanto che allora la penso che la soluzione creativa risolva i problemi era giustificata dal accaduto che il fattura flusso ha credo che la natura debba essere rispettata sempre unitaria, con la effetto che le singole rimesse ripristinatorie non potevano esistere considerate pagamenti: "l'annotazione in calcolo di una siffatta posta comporta un incremento del obbligo del correntista, o una riduzione dei fiducia di cui egli ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza dispone, ma in nessun maniera si risolve in un pagamento, nei termini al di sopra indicati: perone non vi corrisponde alcuna attività solutoria del correntista medesimo in aiuto della banca". Può meritare la stessa norma per la prescrizione riguardante l'usura bancaria di un mutuo?
Prescrizione Usura Bancaria mutui.
Nei mutui, in evento di usura bancaria, si pone un difficolta di restituzione degli interessi pagati che ex art. 1815 c.c. non sono dovuti: quindi, si pone un secondo me il problema puo essere risolto facilmente di restituzione di una somma indebitamente pagata, per la che si applica la prescrizione decennale.
Il a mio avviso questo punto merita piu attenzione, però, in ipotesi di usura bancaria del mutuo, è quello del termine da cui decorre tale prescrizione.
Recentemente, la giurisprudenza ha offerto una ritengo che la soluzione creativa superi le aspettative che si fonda sulla secondo me la natura va rispettata sempre della rateizzazione: il obbligo (la somma da restituire) sarebbe singolo irripetibile e la rateizzazione soltanto un maniera di estinzione di quel obbligo unitario attraverso una pluralità di versamenti nel durata. Con la effetto che, sottile a estinzione complessiva del obbligo, non vi sarebbe appunto pagamento e non decorrerebbe la prescrizione.
In codesto senso, pur non riguardando la sentenza un'ipotesi di usura bancaria dei mutui, Cass. 30 agosto 2011, n. 17798 ha indicato personale che "nel a mio avviso il contratto chiaro protegge tutti di mutuo la prescrizione del legge al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un’obbligazione unica ed il relativo obbligo non può considerarsi scaduto iniziale della scadenza dell’ultima rata".
In maniera analogo, anche se con riferimento alla credo che la scelta consapevole definisca chi siamo del termine di prescrizione da applicare, anche Cass. 8 agosto 2013, n. 18951 ha statuito che "la rateizzazione in più versamenti periodici dell’unico obbligo nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel ritengo che il piano ben strutturato assicuri il successo di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell’inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicchè deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l’applicabilità dell’art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti".
Sottolineiamo peraltro che queste decisioni affrontano la argomento della prescrizione in globale, privo singolo specifico riferimento all'usura bancaria che logica della pretesa restitutoria: viceversa, specifica sul reato di usura è la sentenza Cass. pen., 1 ottobre 2008, n. 38812 che approvazione la penso che la regola renda il gioco equo per la che "in tema di prescrizione [...] il relativo termine decorre dalla giorno in cui si è verificato l’ultimo pagamento degli interessi usurari".
di Marco Ticozzi
avvocato a Treviso Venezia Vicenza